Numero gara: Bando n. 1/2022 - Gara Europea a Procedura telematica aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. e 2, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 - convertito con modifiche nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato con Legge n. 108/2021 -, per l’appalto relativo ai servizi di progettazione e realizzazione del piano di indagini annuale di Customer Satisfaction per il triennio 2022 - 2024 sui servizi di mobilità pubblica e privata offerti nel territorio di Roma Capitale. CIG n. 9088214771
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| DOMANDA 1) Sulla base di quanto indicato a pag. 8 del Capitolato "Le indagini da Contratto di Servizio relative alla mobilità pubblica e servizi1 direttamente connessi (cfr. codifica A, B, C, D) dovranno prevedere tassativamente due rilevazioni/anno, da effettuarsi nei periodi di maggio/giugno/luglio (per il TPL preferibilmente prima della chiusura dell’anno scolastico) e settembre/ottobre/novembre (con inizio successivamente all’avvio dell’anno scolastico). ….. Le indagini da Contratto di Servizio relative alla mobilità pubblica riservata (cfr. codifica E, F), alla mobilità privata (cfr. codici G, H, I, J), allo sharing mobility (cfr. cod. M) e all’attività di comunicazione ed informazione (cfr. cod. K, L), saranno soggette a 1 rilevazione annuale in fase primaverile/estiva o in fase autunnale secondo quanto RSM indicherà in fase di progettazione di ogni annualità di rilevazione". Nello Schema metodologico delle rilevazioni, sempre a pag. 8 sembrerebbe che anche le indagini I J e L debbano essere effettuate in due fasi durante ogni annualità. Si chiede conferma che solo per le indagini A, B, C, e D siano previste necessariamente due rilevazioni l'anno.
RISPOSTA 1) Si conferma trattasi di refuso: le indagini per le quali è richiesta tassativamente l'effettuazione di 2 rilevazioni anno (in primavera/estate e in autunno) sono le cod. A, B, C, D. Per tutte le altre è richiesta di base 1 sola fase di rilevazione/anno (in primavera/estate o in alternativa in autunno), la cui cadenza verrà fissata anche in accordo con RSM annualmente nel Piano delle rilevazioni (Progetto esecutivo annuale), anche rispetto ad esigenze conoscitive contingenti o rispetto ad eventuali richieste specifiche di Roma Capitale
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| DOMANDA 1) Rif al punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: a) Avere regolarmente eseguito, nei migliori tre degli ultimi cinque anni antecedenti la data di invio nella GUUE del Bando di Gara, contratti aventi ad oggetto la rilevazione della customer satisfaction nel settore delle pubblic utility o nel settore della mobilità pubblica locale, per un importo complessivo almeno pari a € 180.000,00, oltre IVA. Vi chiediamo che cosa si intende nei migliori tre degli ultimi cinque anni antecedenti la data di invio nella GUUE? Il periodo di riferimento è da considerarsi di tre anni o di 5 anni?
2) Rif al punto 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: chiediamo di confermare che nei servizi di "customer satisfaction nel settore delle pubblic utility", rientrino anche i servizi di customer satisfaction resi nel settore idrico e in quello dell'igiene ambientale. In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti.
RISPOSTA 1) Ciascun concorrente dovrà dimostrare l'esecuzione di contratti aventi ad oggetto la rilevazione della customer satisfaction nel settore delle pubblic utility o nel settore della mobilità pubblica locale, per un importo complessivo almeno pari a € 180.000,00, oltre IVA prendendo in considerazione i migliori tre anni nell'arco dell'ultimo quinquennio antecedente la data di invio nella GUUE del Bando di Gara.
2) si conferma |
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| Esito di gara n. 4/2022 Si allega esito di gara n. 4/2022. |
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| commissione di aggiudicazione si pubblicano dati relativi alla commissione |
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| aggiudicazione si pubblica il provvedimento di aggiudicazione |
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| Provvedimento Ammessi Esclusi
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Data emissione: |
10/03/2022
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| Seduta aperta al pubblico Si comunica che la prima seduta di gara, per motivi organizzativi, si terrà il giorno 09.03.2022 ore 14.30. La seduta potrà essere seguita da remoto attraverso l'apposita funzione di sistema.
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| errata corrige disciplinare L'articolo 3 del Disciplinare di Gara è integrato dalla seguente clausola:
CLAUSOLE REVISIONE PREZZI EX ART. 29 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4 1. Sono di seguito stabilite le clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. e ii. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia al citato art. 29. 2. A decorrere dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto e sino al 31 dicembre 2023, l'appaltatore può presentare alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), motivata e documentata istanza di compensazione, in caso di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto. L'istanza di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto. Ricorrendo le predette condizioni, anche in assenza di una istanza dell’appaltatore, la Stazione Appaltante può procedere d’ufficio. 3. Il Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione (RPE), condurrà apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L’istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento. Sulle richieste avanzate dall’appaltatore, la Stazione Appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell’appaltatore, il provvedimento determina l’importo della compensazione al medesimo riconosciuta. 4. Il RPE verifica, altresì, che l'esecuzione dei servizi sia avvenuta nel rispetto dei termini e dei modi contrattualmente previsti. La maggiore o minore onerosità, relativa ad una variazione percentuale superiore al 10%, comporta il riconoscimento di una compensazione/riduzione limitatamente alla sola parte eccedente il 10% e in misura pari al 80% di detta eccedenza/riduzione. La compensazione non può comunque superare una aumento/diminuzione del 10 % dell’importo contrattuale originale. 5. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d’asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 6. E’, altresì, ammessa transazione ai sensi dell’articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.. 7. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
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| documenti di gara Si comunica che è stato pubblicato tra i documenti di gara il disciplinare. Si informa altresì che è stata sostituito il file relativo all'informativa privacy. Si allegano per pronto riscontro entrambi i documenti.
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