Numero gara: Bando 1/2021 - Procedura aperta per l'affidamento, in 5 lotti, della la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di numero 7 linee tranviarie
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| DOMANDA QUESITO 1 1) se, per la dimostrazione dei Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto III.1.3), lettera a) del Bando di gara ossia dei due Servizi di punta di Ingegneria e di Architettura, sia possibile dimostrare tale requisito con l'espletamento di servizi che NON SIANO IDENTICI a quelli da affidare. Per esplicitare: - l'oggetto dell'appalto riguarda linee tranviarie; - i servizi espletati dall'OE (per ricoprire i 2 servizi di punta) riguardano impianti e lavorazioni di tratte ferroviarie. Domanda: è possibile utilizzare tali servizi per ricoprire il requisito di cui al punto III.1.3), lettera a) del Bando di gara?
2) Si chiede inoltre se i servizi ammissibili, per ricoprire i due Servizi di Ingegneria e di Architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvvv) del Codice, debbano riguardare solo incarichi di progettazione (studi di fattibilità, definitivi, esecutivi) o possano riguardare anche coordinamento della sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) e direzione lavori.
QUESITO 2 Premesso che: - le “Indicazioni generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria – Relazione AIR” dell’ANAC, capitolo 5.7.1. recitano: “L’introduzione di un arco temporale di riferimento per i tre servizi significativi e affini, che costituiscono uno degli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non si ritiene possa essere prevista. Ciò in ragione del fatto che potrebbe essere limitativo della concorrenza, senza che la limitazione soddisfi l’interesse della qualità, tenuto conto che i citati servizi sono comunque sottoposti a un vaglio in ordine alla loro maggiore o minore omogeneità rispetto al servizio da affidare, il che porta ad escludere l’esigenza di limitare la risalenza nel tempo dei medesimi servizi” - la Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 Aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019) recitano a pag. 18, al capitolo VI.1.1.a: “professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe”; relativamente agli elementi di valutazione B1,B2,B3,B4,B5,B6 (PAG. 43,44,45) del disciplinare di gara, si chiede di confermare che i 3 servizi da presentare non abbiano il vincolo di espletamento temporale dei 10 anni .
QUESITO 3 Con riferimento alla documentazione amministrativa da caricare sul portale, si chiede di confermare che il PASS-OE e la ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'Anac possono essere caricati sul portale senza essere firmati digitalmente.
RISPOSTA RISPOSTA 1 Si precisa che la lex specialis di gara richiede di dimostrare l’avvenuto svolgimento di servizi analoghi e non invece di servizi identici, con l’effetto che il requisito si riterrà soddisfatto ogni qual volta il servizio espletato rientri nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce la presente procedura di evidenza pubblica. I servizi indicati dall’operatore economico istante sia nel punto 1) sia nel punto 2) del quesito sembrano essere riconducibili al medesimo settore imprenditoriale o professionale oggetto della presente procedura di evidenza pubblica. Si conferma, pertanto, per entrambi i punti sopra citati, la possibilità di dimostrare i due servizi “di punta” richiesti dalla lex specialis di gara secondo le modalità descritte nel quesito. Si confrontino, in ogni caso, le risposte ai quesiti n. 4 dell’11 maggio 2021, n. 1 del 7 maggio 2021 e n. 3 del 6 maggio 2021.
RISPOSTA 2 Non si conferma. Si ritiene infatti che il periodo di 10 anni indicato nella lex specialis di gara sia rilevante ai fini della massima omogeneità dei servizi significativi e affini rispetto ai servizi oggetto della presente procedura di evidenza pubblica.
RISPOSTA 3 Si conferma
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| DOMANDA QUESITO 1 Con riferimento alle attività di esecuzione di indagini fitosanitarie e verifica dendrostatica, facendo seguito al chiarimento N. 6 pubblicato questa mattina, si chiede di confermare che le stesse possono essere subappaltate, a condizione che tale eventualità venga specificatamente indicata nel DGUE presentato in sede di gara.
QUESITO 2 Con riferimento al chiarimento N. 6 del 14-05-2021, tenuto conto della residualità della prestazione rispetto all’oggetto dell’affidamento, si chiede di confermare, come per altro fatto da altre Stazioni Appaltanti, che le indagini fitosanitarie e verifica dendrostatica sono attività rientrabili tra quelle subappaltabili ai sensi dell’art. 105 del Dlgs. 50/2016.
QUESITO 3 Facendo seguito ai chiarimenti pubblicati ieri ed in particolare al chiarimento N. 7, si chiede di confermare che possa partecipare alla gara come Mandante di un costituendo RTP ed indicando il Geologo del Gruppo di lavoro, una società che, seppur non "società di ingegneria ai sensi dell'art.46 del Codice", ha nel proprio oggetto sociale l'espletamento di attività di consulenza nel settore dell'ingegneria quali: relazioni e studi geologici, geotecnici, idraulici, valutazioni impatto ambientale, ecc. Si precisa che il Geologo sarà indicato nella persona del Legale rappresentante, Socio e Direttore Tecnico della stessa.
QUESITO 4 Con riferimento alle indagini fitosanitarie e verifica dendrostatica per la cui esecuzione è richiesta la figura dell’Agronomo, si chiede di confermare che, non essendo la stessa prevista tra le figure minime richieste dal Disciplinare di gara e trattandosi di una competenza non è prevista all’interno delle società di ingegneria, possa essere presentata in sede di gara una dichiarazione di impegno da parte di un Agronomo, il quale attesta di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara al concorrente, a svolgere le attività richieste nella documentazione tecnica di gara per il Concorrente stesso.
RISPOSTA RISPOSTA 1 Si conferma.
RISPOSTA 2 Si conferma.
RISPOSTA 3 Si conferma, purché tali società soddisfino i requisiti previsti dalla lex specialis di gara, come precisato nella risposta al quesito n. 7 del 14 maggio 2021.
RISPOSTA 4 Si vedano i riscontri forniti al quesito n. 6 di venerdì 14 maggio 2021 e al quesito n. 13 di venerdì 30 aprile 2021.
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| DOMANDA QUESITO 1 Essendo incluse tra i servizi oggetto della presente gara prestazioni correlate ma non espressamente riconducibili a servizi di architettura ed ingegneria - quali ad esempio “redazione del piano economico e finanziario” e “prestazioni archeologiche” - si chiede di confermare la possibilità di inserire, come mandanti di un Costituendo RTI, soggetti che, in quanto società di consulenza specializzate nell’esecuzione di tali prestazioni, non rientrerebbero tra le tipologie previste dall’art. 46 del D.Lgs. 50/2016. In caso affermativo, si chiede di confermare che per le stesse società non sia necessario il possesso di una quota dei requisiti particolari per la partecipazione alla gara previsti al punto 7.3 lettera a del Disciplinare, espressamente riferiti a servizi di architettura ed ingegneria.
QUESITO 2 Con riferimento alla presente procedura, si chiede di specificare se i servizi presentati dovranno ESSERE STATI SVOLTI da ogni SINGOLO esperto citato nel disciplinare ai seguenti paragrafi: • pag. 43, paragr. B1: esperto del progetto di sistemi tranviari; • pag. 43, paragr. B2: esperto in impianti tecnologici; • pag. 43, paragr. B3: esperto in studi trasportistici; • pag. 44, paragr. B4: esperto in redazione di piani economici e finanziari e in costi di gestione di infrastrutture; • pag. 44, paragr. B5: esperto Archeologo; • pag. 44/45, paragr. B6: redazione di piani economici e finanziari e in costi di gestione di infrastrutture di trasporto. oppure se potranno essere SVOLTI DA PIU' ESPERTI QUALIFICATI PER OGNUNA DELLE CITATE CATEGORIE APPARTENTI AL GRUPPO DI LAVORO
QUESITO 3 Con riferimento al Paragr. B6, pag 44/45, si chiede di confermare che la richiesta di un “Esperto del Gruppo di progettazione in redazione di piani economici e finanziari e in costi di gestione di infrastrutture di trasporto” sia un refuso e che la figura richiesta sia quella di “Esperto del Gruppo di progettazione in progettazione architettonico/paesaggistica e dell’inserimento urbanistico”
QUESITO 4 In riferimento a quanto previsto al punto “19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - B3_Studi trasportistici e di analisi della domanda” del Disciplinare, si chiede se verranno valutate le referenze, svolte dal professionista indicato quale esperto in studi trasportistici e ad oggi in organico del concorrente, ma realizzate precedentemente presso altri operatori economici.
QUESITO 5 con riferimento ai professionisti facenti parte del Gruppo di lavoro minimo (pag. 18 del Disciplinare di gara), ed in particolare al tecnico esperto in acustica, si chiede di confermare che, in caso di indicazione di un professionista facente parte dell'organico di una società con sede all'estero (Europa), i requisiti che lo stesso deve possedere per l'espletamento dell'attività sono quelli richiesti dalla normativa vigente nel paese di appartenenza.
QUESITO 6 Si chiede di confermare che la figura dell'Agronomo, Forestale, Perito Agrario o Agrotecnico, non essendo una figura chiave tra quelle elencate nel Disciplinare di Gara all'art. 7.3 b) possa essere un consulente esterno all'organizzazione dell'OE, consulente con P.IVA con un contratto a progetto specifico per le attività di cui alla presente procedura di gara. Tale contratto entra in essere in caso di aggiudicazione della gara e si risolve al termine delle attività contrattuali. Si fornirà in sede di gara una dichiarazione d'impegno che riporti la disponibilità dello specifico professionista a far parte del gruppo di lavoro e dell' OE e a stipulare, in caso di aggiudicazione, un contratto di consulenza/collaborazione P.iva valido per tutta la durata delle attività.
QUESITO 7 In relazione agli articoli: - 5 del disciplinare di gara "SOGGETTI AAMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA" - 19 punto B4 "Piani economici finanziari di infrastrutture di trasporto" - 19 punto B5 "Archeologia" Richiamando l'art. 46 comma 1) del Codice nel suo ultimo aggiornamento: 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonchè attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; Al fine di poter offrire la miglior prestazione possibile alla Stazione Appaltante oltre che garantire la più ampia partecipazione possibile, così come già confermato da altre Stazioni Appaltanti italiane in occasione di bandi di gara simili, si chiede che all'interno di un costituendo RTP operatore economico partecipante alla procedura di cui all'oggetto possano partecipare rispettivamente: - società che seppur non "società di ingegneria ai sensi dell'art.46 del Codice" siano specializzate in Piani Economici e Finanziari che all'interno del proprio oggetto sociale abbiano la consulenza in tutti i settori economici legati ai trasporti e infrastrutture oltre che la predisposizione di programmi, piani e progetti di spesa pubblica; prestazione richiesta al punto B.4; - società che abbiano all'interno del proprio oggetto sociale interventi di natura archeologica.
QUESITO 8 Si chiede conferma che i servizi di ingegneria ed architettura espletati negli ultimi dieci anni, devono intendersi, oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento.
RISPOSTA RISPOSTA 1 L’articolo 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse” oltre che gli “archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite”. Tali soggetti rientrano nelle categorie professionali previste dal citato articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e, dunque, possono prendere parte a un RTI, in piena conformità a tale disposizione. Si chiede, per l’effetto, di rispettare le norme ivi applicabili.
RISPOSTA 2 Ai fini della valutazione in ordine ai criteri B1, B2, B3, B4, B5 e B6, verranno considerati i servizi “… eseguiti dal concorrente e comunque dall’esperto …” specificamente indicato in ciascun singolo criterio.
RISPOSTA 3 Si conferma. Il riferimento alla figura dell’esperto in redazione di piani economici e finanziari e in costi di gestione di infrastrutture rappresenta un refuso. Si veda la risposta fornita al quesito n. 1 di venerdì 30 aprile 2021.
RISPOSTA 4 Si conferma.
RISPOSTA 5 Il punto 7.1, lettera c) del Bando tipo n. 3 dell’ANAC prevede che “il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3” del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito”. Si conferma pertanto che il requisito che il professionista deve possedere sono quelli richiesti dalla normativa vigente nel Paese di appartenenza. Si veda, in ogni caso, il riscontro fornito al quesito n. 11 dell’11 maggio 2021.
RISPOSTA 6 La lex specialis di gara - (cfr. Sezione III.1.1), Sezione III.1.3) e Sezione VI.3) del Bando di gara, nonché gli artt. 5, 7.1, lett. b) e 7.3, lett. b) del Disciplinare di gara) – richiama, è integrata e connessa alle disposizioni del D.M. n. 263/2016, il quale richiede che nell’organigramma delle società di professionisti e di progettazione vi siano “i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.”. Non è possibile, pertanto, il coinvolgimento di consulenti esterni muniti di partita I.V.A. che non abbiano fatturato più del 50% del proprio fatturato annuo verso una delle società del raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui all’art. 46, lettere da a) a d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Il possesso di tale requisito è previsto, peraltro, a pena di esclusione dalla procedura di gara (vds. art. 7.1, lett. b) del Disciplinare di gara). Si veda in ogni caso il riscontro fornito al quesito n. 13 di venerdì 30 aprile 2021. Si aggiunge, per completezza, che è corretto procedere con la presentazione di una dichiarazione d'impegno che riporti la disponibilità dello specifico professionista a far parte del gruppo di progettazione, e a stipulare, in caso di aggiudicazione, un contratto di consulenza/collaborazione P.IVA valido per tutta la durata delle attività oggetto dell’appalto.
RISPOSTA 7 Si conferma, purchè tali società soddisfino i requisiti previsti dalla lex specialis di gara.
RISPOSTA 8 E’ possibile dimostrare il possesso del requisito di cui al punto III.1.3), lettera a) del Bando di gara e al paragrafo 7.3, lettera a) del Disciplinare di gara, mediante la presentazione di certificati di regolare esecuzione relativi ai servizi ultimati negli ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del medesimo Bando di gara, anche qualora iniziati precedentemente. Ciò, peraltro, in adesione a quanto previsto al punto 7 della nota illustrativa del Bando tipo n. 3 dell’ANAC, ovvero “la stazione appaltante deve tenere in considerazione tutti i servizi ultimati nel decennio ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento”.
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| DOMANDA Domanda 1
Relativamente allo sviluppo dell'analisi della domanda, si chiede se Roma Servizi per la Mobilità metterà disposizione: - il modello di simulazione sviluppato per la città di Roma o per una porzione della stessa; - informazioni relativamente ai flussi di traffico osservati lungo le principali direttrici afferenti l'area di studio - valori relativi alla frequentazione del servizio di trasporto pubblico attualmente operante laddove si realizzeranno le nuove linee tramviarie Tali informazioni sono utili a definire l'approccio da seguire per la suddetta fase e valutare l'impegno necessario
RISPOSTA RISPOSTA 1
A conferma di quanto già riportato nella Relazione Descrittiva e Disposizioni esecutive di cui all'art. 2 paragrafo 2,2 si specifica quanto segue. L'offerta multimodale dei trasporti è implementata nel software di macrosimulazione TransCAD. La stazione appaltante metterà a disposizione, presso la propria sede o con collegamento da remoto, l’utilizzo del modello di simulazione e le relative banche dati. Le campagne di rilevazione e indagini necessarie all’aggiornamento del modello saranno a carico e responsabilità dell’appaltatore. Il modello, in coerenza con quanto presente nel PUMS, dovrà essere sviluppato a livello di città metropolitana. Sarà facoltà dell'aggiudicatario la scelta di software di macrosimulazione alternativo. Rimane inteso che sarà a carico dello stesso aggiudicatario l'implementazione in tale software di macrosimulazione di un modello di offerta multimodale analogo a quello già implementato dalla Scrivente Agenzia. Tale modello di nuova implementazione dovrà fornire, sullo scenario di riferimento, risultati paragonabili a quelli ottenuti dall'Agenzia con il modello TransCAD, sia in termini di flussi per modo/sistema di trasporto che di indicatori sintetici di rete. Le valutazioni con modello di domanda dovranno invece essere condotte con il modello proprietario di Agenzia integrato nel software TransCAD e con le modalità operative di cui sopra. Qualora pertanto l'aggiudicatario decidesse di costruire l'offerta multimodale su altro software di macrosimulazione, lo stesso dovrà essere usato per il calcolo degli input del modello di domanda (matrici dei costi del trasporto per modo) |
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| DOMANDA
DOMANDA 1 In caso l’Operatore Economico partecipi in RTI, l’iscrizione al portale, ai fini caricamento offerta, deve essere fatto solo dalla Mandataria o anche dalle mandanti? DOMANDA 2 Si chiede conferma che, oltre al gruppo minimo di lavoro richiesto in gara, si possa procedere nei seguenti termini: a) Inserire consulenti specialistici esperti, esterni b) Gli stessi possano rilasciare una dichiarazione di impegno all'esclusiva senza aver fatturato, obbligatoriamente, nei confronti del concorrente, una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. In caso negativo, se occorre considerarli mandanti in un raggruppamento temporaneo di imprese. DOMANDA 3 A pagina 19 del disciplinare di gara, paragrafo 7.4.1 “definizione dei servizi di architettura ed ingegneria”, secondo punto, fate riferimento al CEL. Si chiede conferma che il richiamo al CEL sia un refuso, in quanto lo stesso è utile a quelle Entità che hanno la necessità di conseguire l’attestazione SOA. E che, dunque, le imprese partecipanti devono fornire i certificati di regolare esecuzione.
DOMANDA 4 Con riferimento ai servizi di punta, si chiede conferma che sia possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio (in luogo di due) purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
DOMANDA 5 Si chiede di mettere a disposizione l’”allegato 2” al Disciplinare, richiamato a pagina 35 del disciplinare stesso, ma non presente fra la documentazione di gara
DOMANDA 6 A pagina 16 del disciplinare, riportate: “Ai sensi di quanto previsto al punto III.1.2), lettera a), del Bando di gara, il concorrente deve aver realizzato un fatturato GLOBALE minimo per i “servizi architettura e ingegneria” conseguito nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del Bando [….]”. Tuttavia, a pagina 37 del disciplinare di gara, chiedete di compilare la sezione Parte IV, sezione B, punto 2°, corrispondente al fatturato SPECIFICO. Si chiede conferma che la sezione corretta da indicare sia la 1a, fatturato generale, e non 2°, fatturato specifico, in base al dettato del disciplinare di gara
DOMANDA 7 Con riferimento a quanto richiesto a pagina 37 del disciplinare, paragrafo 16.4.1) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, punto b) “dichiarazione sogg. Art. 80, co 3, del codice (allegato4), si chiede conferma che tale dichiarazione possa essere dal Legale Rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80 co. 3, essendo i termini di gara molto stretti
DOMANDA 8 PASSoe: in caso di partecipazione a due lotti, si chiede conferma che sia possibile crearne uno unico e non un passoe per ogni lotto di partecipazione.
DOMANDA 9 Si chiede conferma che il “Protocollo di Intesa” ed il “Patto di Integrità”, rinvenibili fra la documentazione di gara, debbano essere firmati digitalmente e caricati a sistema.
DOMANDA 10 A sistema, per tutti i lotti, sono visibili sia la sezione “8. Garanzia a corredo dell'offerta” sia la sezione “9. Eventuali certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della garanzia”. Si chiede conferma, che come da disciplinare, la garanzia provvisoria non sia dovuta e che, pertanto, in tale campo non sia da allegare nulla così come nel campo delle certificazioni che ne giustificano la riduzione.
DOMANDA 11 Relativamente al gruppo di lavoro ed alla richiesta di iscrizione ai relativi albi professionali, si chiede se saranno accettate le iscrizione ad albi professionali non italiani e, qualora i professionisti proposti operino in paesi dove non è richiesta l'iscrizione ad un albo professionali, se la loro abilitazione sia comunque riconosciuta
DOMANDA 12 Nella relazione A (parte A1) è richiesto di presentare l'organigramma di progetto ed il gruppo di lavoro. Si chiede se i CV degli esperti, in forma sintetica, debbano essere inclusi all'interno della relazione di 25 pagine (più 10 pagine di allegati) previsti per la suddetta relazione, oppure debbano essere allegati alla relazione stessa, senza limitazioni sul numero pagine di questa "nuova" appendice.
RISPOSTA
RISPOSTA 1 Ai fini della presentazione è opportuno che tutti i componenti il costituendo RTI siano registrati al portale.
RISPOSTA 2 a) Si veda il riscontro fornito al quesito n. 13 di venerdì 30 aprile 2021. b) Si precisa, in ogni caso, che è possibile considerare i “consulenti specialistici esperti esterni” quali mandanti di un raggruppamento temporaneo di imprese, purché rientranti nelle figure professionali previste dall’articolo 46, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Si veda, in ogni caso, il chiarimento fornito alla Domanda n. 13 del 30/04/2021.
RISPOSTA 3 Come specificato al richiamato paragrafo 7.4.1, secondo alinea, del Disciplinare di gara (parte immutata anche a seguito dell’“Avviso di rettifica”, per CEL si deve intendere il certificato di regolare esecuzione del servizio (o certificato di verifica di conformità del servizio reso, ai sensi dell’art. 102 del Codice dei contratti pubblici). L’operatore economico concorrente dovrà quindi dimostrare il possesso del relativo requisito mediante presentazione di tale certificato.
RISPOSTA 4 Non si conferma. Si veda il chiarimento fornito alla Domanda n. 12 di venerdì 30 aprile 2021, nonché l’“Avviso di rettifica”.
RISPOSTA 5 L’allegato è già presente a sistema.
RISPOSTA 6 Non si conferma. Il paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara si riferisce, infatti, al fatturato globale minimo per i servizi di architettura e ingegneria, come definiti all’art. 3, comma 1, lettera vvvv), del Codice dei contratti pubblici. E’ richiesto, pertanto, di attestare tale fatturato alla Parte IV, Sezione B punto 2a del DGUE, trattandosi di fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto. Peraltro, sussistono operatori economici che realizzano fatturato per l’esecuzione sia di servizi di architettura e ingegneria, come sopra definiti, sia svolgendo attività che non rientrano in tali servizi. La Sezione B, punto 1a) del DGUE si riferisce, pertanto, al fatturato annuo GENERALE dell’operatore economico e, dunque, diversamente dal punto 2a) sopra indicato, non necessariamente collegato all’oggetto dell’appalto.
RISPOSTA 7 Si conferma, purché siano puntualmente indicati i nominativi e i relativi dati personali di ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
RISPOSTA 8 Si rimanda alla risposta 9.C del 30/04/2021
RISPOSTA 9 Non si conferma. E’ sufficiente la dichiarazione di conoscere ed accettare il protocollo d’intesa ed il patto d’integrità. Detta dichiarazione potrà essere resa mediante la domanda di partecipazione (cfr. punto 22 del modello di domanda).
RISPOSTA 10 Si conferma che la garanzia a corredo dell’offerta non è dovuta (cfr. paragrafo 10 del disciplinare di gara). Nell’apposite slot di sistema è sufficiente inserire anche un file word bianco.
RISPOSTA 11 Si conferma che verranno accettati i professionisti abilitati all’esercizio della professione nel rispetto della normativa vigente. In particolare, l’articolo 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, richiamato, per quanto di interesse, dal punto III.1.1) del Bando di gara e dal paragrafo 7.3, lettera b) del Disciplinare di gara, stabilisce che i professionisti singoli o associati devono, inter alia, “essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto”. Il punto 7.1, lettera c) del Bando tipo n. 3 dell’ANAC prevede che “il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3” del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito”
RISPOSTA 12 Il paragrafo 19.1 del Disciplinare di gara prevede espressamente che la sezione A della Relazione tecnica deve essere composta da un numero massimo di 25 facciate e da un allegato, contenente schemi e diagrammi ordinatamente richiamati nella suddetta relazione, per un numero massimo di 10 facciate. Al fine di consentire agli operatori economici concorrenti di presentare un’offerta completa e puntuale si consente, tuttavia, di allegare i curricula vitae degli esperti senza limitazioni in ordine al numero di pagine.
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| DOMANDA Domanda 1 Con riferimento al combinato degli art. 3.1, 7.3 a) e 7.4.1 del Disciplinare, si chiede di confermare che:
• al concorrente è richiesto di aver svolto e regolarmente concluso, nell’arco temporale degli ultimi 10 anni, 2 servizi di progettazione analoghi a quello a base di gara, per i quali la somma dei servizi resi dal concorrente sia pari almeno allo 0,80 dell’importo del servizio a base di gara, per ogni lotto a cui si intende partecipare;
• che siano considerati analoghi al servizio a base di gara i servizi di progettazione (qualsiasi livello di progettazione: fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) riguardanti una o più delle categorie progettuali di cui al punto 3.1 del Disciplinare.
RISPOSTA Risposta 1 Non si conferma.
Si veda il contenuto dell’Avviso di rettifica al Bando di gara e al Disciplinare di gara pubblicato
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| DOMANDA
Domanda 1: Si chiede di confermare che quanto previsto dall'art 12 dell'Allegato 5_Schema Contratto di Gara, ed in particolare l'inciso relativo a "l’importo pari al 20% del corrispettivo previsto per le Fasi di esecuzione contrattuale, da pagarsi entro 15 gg. dall’effettivo inizio delle attività contrattuali" possa essere richiesto all'attivazione della Fase 1 con la presentazione di una ed unica Fideiussione, includente dunque già le garanzie per l'anticipo delle Fasi 2 e 3, ancorchè queste ultime due saranno poi pagate entro 15 gg dall'inizio effettivo delle attività stesse.
Domanda 2: Si chiede se per la dimostrazione dei requisiti di Capacità tecnico - professionale (punto 7.3 - a), per il calcolo degli importi dei servizi di punta, si debba tener conto degli importi dei lavori, riportati nelle tabelle a pag. 6 - 7 del Disciplinare o si debba tener conto degli importi della progettazione riportati a pag. 9 - 10 del Disciplinare. Esempio: LOTTO 1: per il calcolo dei "servizi di punta" l'importo della cat. E.17 è il 2% del valore dell'opera o il 2% dell'importo della progettazione? Domanda 3: Par. 7.3 lett. a) del disciplinare di gara - Viene richiesto al concorrente di avere regolarmente eseguito, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, n. 2 “servizi di punta” aventi ad oggetto “servizi di progettazione analoghi a quelli oggetto di gara”, per un importo complessivo non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l’importo a base di gara del Lotto per il quale si intende presentare offerta. Al punto 7.4.1 viene specificato che per “servizi di progettazione analoghi a quelli oggetto di gara” si intendono i servizi di progettazione (qualsiasi livello di progettazione: fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) regolarmente eseguiti (e, quindi, conclusi con CEL – certificato di regolare esecuzione del servizio) negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara in riferimento alle Categorie di lavori di cui al paragrafo 3.1 del Disciplinare, nonché di complessità analoga a quella delle medesime Categorie. a) Si chiede conferma che in caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento Temporaneo il suddetto requisito possa essere dimostrato nel modo seguente: - due servizi eseguiti dalla mandataria, per un importo complessivo non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l’importo a base di gara del Lotto per il quale si intende presentare offerta, comprendente solo alcune delle categorie di lavori di cui al paragrafo 3.1 del Disciplinare e due servizi eseguiti dalla mandante comprendenti le categorie restanti (non presenti nei precedenti servizi) – b) Si chiede conferma che in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo sia sufficiente il possesso del requisito di cui al punto 7.3 lett. a) relativo ai due servizi di punta dalla sola mandataria.
RISPOSTA Risposta 1: Si conferma. Con riferimento a quanto previsto dall’Art. 12 dell’Allegato 5 Schema di Contratto, si può procedere sia mediante la presentazione di una unica fideiussione per tutte e 3 le Fasi di esecuzione, sia mediante la presentazione di più fideiussioni, ovvero di una fideiussione per ogni Fase di esecuzione.
Risposta 2: Si conferma che occorre far riferimento al valore stimato dei lavori di ciascuna Categoria oggetto del Lotto per il quale si intende presentare offerta. Con riferimento all’importo stimato dei lavori, la percentuale indicata nella prima colonna (ID Opere) delle tabelle presenti al paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara indica l’incidenza del valore dei lavori di ogni specifica Categoria rispetto al valore complessivo dei lavori all’ultima colonna (V) delle medesime tabelle, come nell’esemplificazione che segue: Lotto 1 – Linea M2-21 “Via Barletta-Viale Angelico-Piazzale Clodio” ID Opere corrisp. DM 17/06/16 | Classe/Categoria corrisp. L.143/49 | G Grado di complessità | V Valore dell’opera in € al netto di IVA e oneri |
| IMPORTO COMPLESSIVO | IMPORTO PER CATEGORIA | E.17 (2%) | Ia-Ib | 0,65 |
10.000.000,00=
| 200.000,00= | IB.08 (20%) | IV/c | 0,50 | 2.000.000,00= | V.02 (60%) | VI/a | 0,45 | 6.000.000,00= | D.04 (10%) | VIII | 0,65 | 1.000.000,00= | T.02 (8%) | - | 0,70 | 800.000,00= |
Si veda, in ogni caso, quanto disposto con l’Avviso di rettifica pubblicato.
Risposta 3: In conformità a quanto stabilito nel Disciplinare di gara della presente procedura (cfr. paragrafo 7.4.2), si precisa che il requisito dei c.d. “servizi di punta”, di cui al paragrafo 7.3, lett. a) del medesimo Disciplinare, deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria, peraltro in linea con quanto indicato nel Bando tipo n. 3 dell’ANAC. I n. 2 servizi di punta relativi alle lavorazioni di ciascuna classe o categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto del Lotto per il quale si intende presentare offerta devono essere posseduti da un solo soggetto del raggruppamento temporaneo, in virtù della non frazionabilità prevista al punto III.1.3), lettera a), del Bando di gara. Fermo quanto sopra, in risposta alle sub-domande: a) si conferma; b) si conferma.
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| DOMANDA Rettifica risposte ai quesiti 5,6 e 12 pubblicate in data 30/04/2021
RISPOSTA Si pubblica in allegato avviso di rettifica delle risposte ai quesiti n° 5, 6 e 12 pubblicate in data 30/04/2021. L'avviso contiene altresì rettifiche del bando di gara, disciplinare nonché la proroga dei termini di presentazione delle offerte
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| DOMANDA DOMANDA 1 In riferimento a quanto indicato all’art. 19.1 del disciplinare a base di gara, si chiede di confermare che, per l’attestazione delle expertise di cui al punto B6_Studi e progetti di carattere paesaggistico architettonico, l’indicazione di un esperto in redazione di piani economici e finanziari e in costi di gestione di infrastrutture debba considerarsi un refuso e che ci si debba altrimenti riferire alla figura n. 4 (progettista architettonico/paesaggistico e dell’inserimento urbanistico) indicata all’art. 7.3 lett. b del suddetto disciplinare.
DOMANDA 2 In riferimento a quanto indicato all’art. 19.1 del disciplinare a base di gara, si chiede di chiarire se i formati degli allegati a corredo delle relazioni tecniche e descrittive debbano essere A4 o se possano essere A3.
DOMANDA 3 Richiamando il combinato disposto degli art. 17 e 19.1 del disciplinare a base di gara, si chiede di chiarire se, in riferimento all’offerta tecnica, debba essere prodotta un’unica relazione tecnica contenente i sottoparagrafi indicati a pagina 39 (in tal caso sarebbe necessario conoscere l’esatto numero di facciate e di allegati da produrre) o se, altrimenti, occorra produrre 1 relazione tecnica per il criterio A e 6 relazioni descrittive per i criteri B, per un totale di 7 relazioni, ciascuna caratterizzata dal numero di facciate ed allegati indicati da pag 42 a 45 (art. 19.1).
DOMANDA 4 In riferimento a quanto indicato all’art. 19.1 del disciplinare a base di gara, si richiede se, per l’espletamento del punto C della OT, sia necessario esprimersi attraverso una dichiarazione a parte o se la stessa debba essere inserita nella relazione metodologica di cui al punto A.
DOMANDA 5 Rif. Disciplinare di Gara: Con riferimento alla richiesta di cui al §7.3 relativa ai servizi di punta, e fermo restando quanto precisato al punto 3.3 circa la necessità di comprova della somma dei requisiti in caso di partecipazione a due Lotti, si chiede di confermare, in accordo con la linea guida n°1 §2.2.2.1 c) e il bando tipo n°3 di Anac §7.3, che detto requisito speciale debba essere soddisfatto mediante l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, ossia le tabelle di cui al §3.1 del Disciplinare, per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione (tabelle §3.1 del Disciplinare), calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.
DOMANDA 6 Rif. Disciplinare di Gara: Si chiede di confermare che quanto riportato al §7.4.1 pag 19 il campo dei servizi di architettura e ingegneria ai soli servizi di progettazione mentre le linee guida ANAC 1 si riferiscono ad avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice.
DOMANDA 7 Si richiede di correggere il refuso presente all’Art.10 dello schema di Contratto (Allegato 5) e all’Art. 6 del Capitolato Tecnico (Art.6) che vincola l’emissione del saldo del 10% all’avvenuta emissione del Certificato di verifica di conformità.
DOMANDA 8 Si richiede di esplicitare i termini di pagamento previsti in caso di attivazione delle opzioni (progettazione Definitiva ed Esecutiva).
DOMANDA 9 A. Si richiede la conferma che i documenti amministrativi: domanda di partecipazione, DGUE, e integrazione al DGUE siano unici anche se si partecipa a due lotti, specificando nei documenti a quali lotti. si partecipa. B. Dichiarazione art. 80, si chiede se il rappresentante legale può dichiarare per tutti i soggetti; C. Si richiede conferma se il passoe da presentare possa essere emesso per entrambi i lotti scelti
DOMANDA 10 con riferimento al giovane professionista da indicare in caso di partecipazione alla gara come costituendo RTP, in considerazione delle Delibere Anac 685-2018 e 1178-2018, si chiede di confermare che il giovane professionista possa essere un consulente legato ad uno dei componenti il costituendo RTP da un incarico professionale ad hoc per lo svolgimento di attività di supporto alla progettazione (no consulente che fattura più del 50%). A tal riguardo si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 168 del 2/5/2016 secondo cui la norma non impone una specifica tipologia di rapporto professionale tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, ma richiede la semplice presenza del Giovane Professionista nel Gruppo di Progettazione indicato per lo svolgimento delle attività oggetto di gara.
DOMANDA 11 Con riferimento ai requisiti amministrativi richiesti per la partecipazione alla gara, considerato che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera, si chiede conferma che per coprire la categoria IB.08 si possa ricorrere alla categoria IB.09 avente la stessa destinazione funzionale ma con un grado di complessità maggiore.
DOMANDA 12 Con riferimento ai requisiti amministrativi richiesti per la partecipazione alla gara (Rif. art. 7.3 lettera a) del Disciplinare di gara), si chiede di confermare che in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
DOMANDA 13 Con riferimento alle figure professionali richieste per il Gruppo di lavoro (art. 7.3 lettera b) del Disciplinare), per le figure dell’Archeologo, dell'esperto in Acustica, dell'esperto in analisi economiche applicate ai trasporti e dell'esperto in redazione di piani economici e finanziari e in costi di gestione di infrastrutture di trasporto, si chiede di confermare che sia possibile il coinvolgimento di consulenti esterni P.IVA (ossia non legati attualmente da nessun vincolo contrattuale e che, pertanto, non hanno fatturato più del 50% verso nessuna delle società del RTP nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando), mediante la stipula di idonea dichiarazione d'impegno che riporti la disponibilità dello specifico professionista a far parte del gruppo di lavoro del RTP e a stipulare, in caso di aggiudicazione, un contratto di consulenza/collaborazione P.iva valido per tutta la durata delle attività.
DOMANDA 14 A.In caso di costituendo RTP, la domanda di partecipazione va presentata da CIASCUN componente l'RTP per CIASCUN lotto di partecipazione (N. 2 domande di partecipazione da parte di ciascun componente il costituendo RTP); B.In caso di costituendo RTP, il DGUE e la dichiarazione integrativa (All. 3) vanno presentati da CIASCUN componente l'RTP per ciascun lotto di partecipazione; C.il PASS-OE è UNICO per entrambi i lotti di partecipazione; D.la dichiarazione All. 4 non va presentata se l'insussistenza della cause di esclusione nei riguardi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 è resa dal legale rappresentante all'interno della dichiarazione All. 3 e nel DGUE.
DOMANDA 15 In riferimento a quanto richiamato dal combinato disposto degli artt. 17 e 19.1 del disciplinare di gara, si chiede conferma che eventuali copertine e sommari possano essere esclusi dal numero massimo di facciate indicato per le diverse relazioni ed allegati grafici che compongono l’offerta tecnica
RISPOSTA RISPOSTA 1 Si conferma. Il riferimento alla figura dell’esperto in redazione di piani economici e finanziari e in costi di gestione di infrastrutture rappresenta un refuso. Ci si deve pertanto riferire alla figura del progettista architettonico/paesaggistico e dell’inserimento urbanistico, componente del Gruppo di Progettazione.
RISPOSTA 2 Gli allegati a corredo delle relazioni tecniche e descrittive di cui all’art. 19.1 del Disciplinare di gara possono essere resi anche su fogli di formato A3. In tale caso, tuttavia, ogni facciata di un foglio di formato A3 sarà considerata come due facciate di un foglio di formato A4. Il concorrente dovrà quindi rispettare il numero di facciate espressamente previste dal Disciplinare di gara per la presentazione degli allegati a supporto delle relazioni tecniche, tenendo conto di tale ulteriore specificazione.
RISPOSTA 3 L’art. 17 del Disciplinare di gara prevede espressamente che la “Relazione tecnica deve recare le … sezioni” relative ai criteri e sub-criteri di valutazione tecnica indicati all’art. 19.1, ove sono altresì indicati il contenuto e il numero massimo di facciate. Occorrerà dunque presentare un’unica Relazione tecnica, composta dalle sezioni indicate nei paragrafi contenuti nell’art. 19 del Disciplinare di gara e, come richiesto, qui di seguito riportate: 1.una sezione relativa all’offerta per il criterio di valutazione “A”, composta da un numero massimo di 25 facciate. Si potrà presentare altresì un allegato composto da un numero massimo di 10 facciate; 2.una sezione contenente la descrizione dell’offerta per il criterio di valutazione “B”, composta da 6 sub-sezioni e/o relazioni descrittive, dunque in numero pari ai sub-criteri di valutazione “B1” – “B6”. Tali sub-sezioni dovranno essere composte da un numero massimo di 15 facciate per i servizi di cui al sub-criterio “B1” e di 8 facciate per ciascuno dei servizi indicati nei sub-criteri da “B2” a “B6”. Tale sezione – e quindi le relative sub-sezioni – potrà essere accompagnata da 6 allegati, ciascuno per ogni sub-sezione composto da un numero massimo di 5 facciate; 3.una sezione per l’offerta relativa al criterio di valutazione “C”. Ne discende, pertanto, che la Relazione tecnica dovrà essere composta da 3 sezioni, la seconda delle quali formata da 6 sub-sezioni. Le facciate complessive per la descrizione delle sezioni di cui ai punti “1” e “2” non potranno essere superiori a 88. Sempre con riferimento alla prime 2 sezioni, la Relazione tecnica potrà inoltre contenere 7 allegati, complessivamente composti da non più di 40 facciate. La terza sezione non contiene invece limiti dimensionali in termini di facciate e allegati, anche in ragione dei contenuti dell’offerta richiesti.
RISPOSTA 4 La descrizione dell’offerta relativa al criterio di valutazione “C” dovrà essere contenuta nella Relazione tecnica di cui all’art. 17 del Disciplinare di gara (quale sezione C della Relazione tecnica stessa). Si veda, per chiarezza, il riscontro fornito al precedente quesito numero 3.
RISPOSTA 5 Con riferimento al requisito di capacità tecnica-professionale di cui al punto III.1.3), lettera a) del Bando di gara, è richiesto ai concorrenti di aver eseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando stesso, servizi di progettazione (qualsiasi livello di progettazione) relativi, per il/i Lotto/i di partecipazione, ai lavori appartenenti alle Categorie di lavori di cui al paragrafo 3.1 del presente Disciplinare, nonché di complessità analoga a quella delle medesime Categorie, nella misura minima richiesta, anche in adesione a quanto previsto dall’ANAC nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e nel Bando Tipo n. 3.
RISPOSTA 6 Si chiarisce quanto segue: • per il possesso del requisito di cui al punto III.1.2), lettera a) del Bando di gara (paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara), il concorrente deve attestare di aver conseguito un fatturato per servizi di ingegneria e architettura, come chiarito al paragrafo 7.4.1, primo alinea, del medesimo Disciplinare di gara; • per il possesso del requisito di cui al punto III.1.3), lettera a) del Bando di gara (paragrafo 7.3 lettera a) del Disciplinare di gara), il concorrente deve attestare di aver regolarmente eseguito servizi “di punta” analoghi all’oggetto della gara (quindi, servizi di progettazione), come chiarito al paragrafo 7.4.1, secondo alinea, del medesimo Disciplinare di gara; si veda, inoltre, il riscontro fornito al quesito numero 5.
RISPOSTA 7 Si conferma quanto previsto all’art. 10 dello Schema di Contratto e all’art. 6 del Capitolato Tecnico: il “saldo” - quale parte residua del corrispettivo complessivo - pari al 10% di detto importo complessivo viene maturato dall’Appaltatore a seguito del rilascio del Certificato di verifica di conformità del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art.102 del D.Lgs. n. 50/2016.
RISPOSTA 8 Si rimanda all’articolo 6 del Capitolato Speciale, sezione servizi opzionali. In ogni caso, i termini di pagamento per i servizi analoghi paventati nella presente procedura, verranno dettagliati nella procedura negoziata di attivazione degli stessi.
RISPOSTA 9 a. Si conferma. b. Si conferma, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. c. Si rimanda alla modalità di emissione dei PASSOE previsti da ANAC;
RISPOSTA 10 Si conferma, attesa la necessità di prevedere tale figura (giovane professionista) in caso di partecipazione in RTP, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 263/2016.
RIPOSTA 11 Si conferma, in ragione del disposto dell’art 8, comma 1 del D.M. n. 143/2013.
RISPOSTA 12 Non è possibile confermare quanto richiesto. Il requisito di capacità tecnico-professionale de quo risponde infatti all’esigenza di valorizzare l’esperienza e non il relativo importo. Tale assunto è confermato, peraltro, dal punto 2.2.2.1., lettera c) delle Linee guida n. 1 dell’ANAC, nonché inoltre, dal punto 2.2.2.5. delle medesime Linee guida, nella parte in cui si sottolinea la necessità di dimostrare la “specifica esperienza pregressa … anche per i servizi c.d. “di punta””. È dunque necessario che il concorrente dimostri di avere regolarmente eseguito, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, n. 2 “servizi di punta” aventi ad oggetto “servizi di progettazione analoghi a quelli oggetto di gara”, come meglio identificati al successivo paragrafo 7.4.1, per un importo complessivo non inferiore a 0,80 (zero virgola ottanta) volte l’importo a base di gara del Lotto per il quale si intende presentare offerta … in riferimento alle Categorie di lavori di cui al paragrafo 3.1 del presente Disciplinare, nonché di complessità analoga a quella delle medesime Categorie” (si cfr.: paragrafo 7.3, lettera a) e paragrafo 7.4.1, secondo alinea, del Disciplinare di gara.
RISPOSTA 13 Non è possibile il coinvolgimento di consulenti esterni muniti di partita I.V.A. che non abbiano fatturato più del 50% del proprio fatturato annuo verso una delle società del raggruppamento temporaneo costituito dai soggetti di cui all’art. 46, lettere da a) a d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. La lex specialis di gara - (cfr. Sezione III.1.1), Sezione III.1.3) e Sezione VI.3) del Bando di gara, nonché gli artt. 5, 7.1, lett. b) e 7.3, lett. b) del Disciplinare di gara) - è infatti inevitabilmente connessa alle disposizioni del D.M. n. 263/2016, il quale richiede che nell’organigramma delle società di professionisti e di progettazione vi siano “i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.”. Il possesso di tale requisito da parte del concorrente è previsto, peraltro, a pena di esclusione dalla procedura di gara (vds. art. 7.1, lett. b) del Disciplinare di gara).
RISPOSTA 14 A. Ciascun concorrente potrà presentare anche un’unica domanda di partecipazione anche in caso di RTP; B. Ciascun componente il RTP dovrà prensentare un solo DGUE ed una integrazione anche in caso di partecipazione a due lotti; C. Si rimanda alla risposta numero 9; D. Si Conferma;
RISPOSTA 15 Si conferma |
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| DOMANDA Parere Motivato Vas PUMS con prescrizioni Tram e Progettazione.
RISPOSTA Tra la documentazione di gara è stato inserito (allegato al presente per pronto riscontro) in data 27/004/2021 il parere motivato VAS PUMS con prescrizioni Tram e Progettazione, non inserito per mero errore materiale nella pubblicazione della gara.
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| Esito di gara n. 1/2022 Si allega esito di gara n. 1/2022 |
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| Nomina Commissione Giudicatrice Si allega nomina commissione giudicatrice. |
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| Commissione giudicatrice In Allegato CV commissione Giudicatrice |
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| Provvedimento di Aggiudicazione
In allegato il Provvedimento n. 18/2021 |
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| Comunicazione di gara n.Bando 1/2021 - Procedura aperta per l'affidamento, in 5 lotti, della la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di numero 7 linee tranviarie Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che il giorno martedì 10 agosto 2021, a partire dalle ore 11:30, si terrà la seduta aperta al pubblico durante la quale saranno resi noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, saranno aperte le buste contenenti le offerte economiche ed infine saranno attribuiti i relativi punteggi con conseguente stesura della graduatoria provvisoria. La seduta potrà essere seguita soltanto da remoto tramite sistema telematico.
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| Comunicazione di gara n.Bando 1/2021 - Procedura aperta per l'affidamento, in 5 lotti, della la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di numero 7 linee tranviarie In relazione alla procedura in oggetto, si comunica che in data martedì 06 luglio 2021 alle ore 15:00 si procederà all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte tecniche. Alla seduta si potrà assistere soltanto da remoto con apposita funzione del sistema.
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| Comunicazione di gara n.Bando 1/2021 - Procedura aperta per l'affidamento, in 5 lotti, della la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di numero 7 linee tranviarie
Si comunica che nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" è stato pubblicato il Provvedimento Ammessi-Esclusi.
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| Provvedimento Ammessi Esclusi
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Data emissione: |
25/06/2021
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| Provvedimento Ammessi Esclusi
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Data emissione: |
25/06/2021
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| Comunicazione di gara n.Bando 1/2021 - Procedura aperta per l'affidamento, in 5 lotti, della la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di numero 7 linee tranviarie Si comunica che l'ulteriore seduta relativa all'apertura della documentazione amministrativa si terrà il giorno 3/6/2021 ore 15.00.
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